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[1]Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano per quante riguarda la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, le disposizioni vigenti in materia per i sottufficiali della Regia aeronautica.
[2]A quelli non provenienti dal servizio continuativo di carriera puo' essere concessa, esclusivamente per merito di guerra, la nomina a sottotenente di complemento od eccezionalmente, sempre per merito di guerra, l'ammissione in servizio continuativo di carriera col grado di aiutante di battaglia.
[3]In tutti i casi nei quali i provvedimenti da adottare ai sensi dei precedenti comma siano motivati da merito di guerra, e' condizione indispensabile che le azioni compiute siano diverse e successive a quelle che motivarono il conferimento del grado di aiutante di battaglia.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010
