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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1974. All'onere di L. 5.225.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1975 al 9 ottobre 2010
