Il Magistrato del Po e' presieduto da un presidente scelto fra gli ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri. Il presidente del Magistrato per il Po e' parificato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A tale effetto e' istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici. Per la esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, il Magistrato per il Po potra' convocare presso di se' anche periodicamente i provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonche' il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art2 · fonte del testo