Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e' nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalita' sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12. Per i tribunali amministrativi regionali formati di piu' sezioni, nonche' per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 417/2002

    Questione infondata
    31 luglio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 25 della Costituzione - dalla…

    Art. 25 cost. · Art. 26 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 9 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art9 · fonte su Normattiva