All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonche' alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente. Qualora l'opera si estenda al territorio di due o piu' Provveditorati, il presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art7 · fonte del testo