L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformita' dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art6 · fonte del testo