Art. 6 — Approvazione dei progetti
L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformita' dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
