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Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale". La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

  • a)alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
  • b)alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Testo in vigore dal 15 luglio 1986 al 17 settembre 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    Non sono invasive delle competenze spettanti alle Province autonome le norme che attribuiscono al Ministro dell'ambiente il potere di valutare l'impatto ambientale di determinati progetti ed opere ed, eventualmente, ordinarne la sospensione; che demandano al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare determinate aree ad elevato rischio ambientale e deliberare piani di disinquinamento; che, infine, consentono la sostituzione del predetto Ministro alle Regioni in caso di inadempimento degli obblighi che ad esse incombono. Lo spessore di tali poteri, attribuiti anche in funzione di indirizzo e coordinamento, si giustifica, infatti, per la sussistenza di specifici obblighi comunitari a precipuo carico dello Stato, e per la necessita` di cura e salvaguardia di interessi di livello nazionale e di valori costituzionali primari - quali l'ambiente e la salute (artt. 9 e 32 Cost.) - alla cui stregua e` in atto una riconsiderazione unitaria della tutela ambientale come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettivita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 7, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento all'art. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7,, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 24; all'art. 9, nn. 9, 10 e 11; ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - v. S. nn. 151/1986 e 153/1986.

    Art. 10 cost. · Art. 5 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 6 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 7 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art7 · fonte su Normattiva