Art. 1 — Istituzione
E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "universita'". Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da' attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 11 maggio 1989
