E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento e alle connesse attivita' tutoriali. La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente e' di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facolta' stesse. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi e' il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si dara' particolare rilievo a quelli concernenti attivita' di insegnamento e di ricerca svolte nell'universita'. Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facolta' e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, puo' far parte della commissione un professore incaricato. I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attivita' scientifica e didattica svolta nel triennio. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5. Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneita'. Lo stesso giudizio di idoneita', agli stessi effetti, e' altresi' previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

  • a)titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
  • b)titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
  • c)borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
  • d)perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
  • e)titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
  • f)assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
  • g)lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita', che abbiano svolto tale attivita' per almeno due anni; 5 6
  • h)medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. 3 Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneita' gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979. 5 I posti disponibili per i giudizi di idoneita' di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' e' superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se e' complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo. I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facolta' e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalita' dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facolta' presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvedera' con suo decreto alla redistribuzione tra le facolta' dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneita' di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro diciotto mesi dallo stesso termine. 1 I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneita' nella prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di diritto. Tale rapporto e' risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneita' neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneita' hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5. Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1 novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate. I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Ai ricercatori, compresi quelli confermati, e' richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalita' per la verifica periodica dell'attivita' didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 marzo 1980, n. 91

1

con decorrenza dal 31 ottobre 1979

La L. 14 marzo 1980, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che: "La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuita' a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 22 febbraio 1985, n. 46 (in G.U. 1° s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, lettera h) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede "l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari".

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 23 luglio 1987, n. 284 (in G.U. 1° s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) della presente legge nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianita' di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980. Ha, inoltre, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, prima parte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianita' biennale ivi prevista.

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 14 febbraio 1989, n. 39 (in G.U. 1° s.s. 22/02/1989, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) nella parte in cui non prevede l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/1989

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 1989

    L'identità di 'status' e funzioni tra assistenti e lettori e la corrispondenza, al ruolo degli assistenti incaricati, tanto dei lettori incaricati 'ex' art. 24, L. 24 febbraio 1967 n. 62, quantodei lettori incaricati ai sensi dell'articolo unico, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1978 n. 817 (convertito, con modificazioni, in L. 19 febbraio 1979 n. 54) comportano che l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, degli assistenti incaricati e non anche dei letttori incaricati 'ex'art. 24, L. n. 62 del 1967, viola il principio costituzionale dieguaglianza statuendo trattamento dispari in causa pari. Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ottavo comma, lett. g), L. 21 febbraio 1980 n. 28, e dell'art. 58, primo comma, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24, L. n. 62 del 1967, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati. - cfr. S.n. 284/1987.

    Art. 7 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 284/1987

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1987

    La condizione dell'anzianita` biennale di servizio - maturata al momento dell'entrata in vigore della legge n. 28/1980 - richiesta ai fini dell'ammissione dei (soli) lettori ai giudizi di idoneita` per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, oltreche` discriminare, all'interno della stessa categoria di lettori, coloro che incaricati per la prima volta non possono, comunque, raggiungere l'anzianita` richiesta, introduce una deteriore condizione dei lettori rispetto a tutte le altre categorie (indicate nella stessa legge), per le quali vale un comune e piu` favorevole regime di ammissione ai suddetti giudizi - ovvero l'anzianita` di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 -; risultando essi, in particolare, irragionevolmente discriminati rispetto alla categoria degli assistenti universitari incaricati, attesa l'identita` di 'status' e di funzioni che accomuna, secondo la normativa vigente, lettori e assistenti, pur nella peculiarita` dei rispettivi compiti. Per contrasto con i valori di eguaglianza e di ragionevolezza sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, ottavo comma, lett. g) della l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, primo comma, lett. h) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianita` di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.

    Art. 7 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1985

    Ha colpito questo articolo
    22 febbraio 1985

    a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. h. della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari co…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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