Art. 20 — Norme particolari per il CNR
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Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalita' giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attivita' nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1› marzo 1945, n. 82. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.
Testo in vigore dal 11 maggio 1989 al 20 febbraio 1999
