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1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dependente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformita' ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in piu' livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalita'. Saranno definite le modalita' generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogata ogni contraria dispozione.
Testo in vigore dal 11 maggio 1989 al 21 febbraio 1993
