1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. All'osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 3. Il personale assunto in base all'ordinanza del commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, e' inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attivita' prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art13 · fonte su Normattiva