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Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicita'. Il primo inquadramento delle partecipazioni dovra' essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda le societa' ed enti di credito, indicati negli articoli 5, 40, lettera a), 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e nell'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1957 al 6 giugno 1993
