Art. 19 — Onere finanziario
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Gratuito patrocinio".
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
