Art. 19 — Onere finanziario
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Gratuito patrocinio". 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 2001, n. 134
5La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che prima dell'art. 16 e' inserita rubrica "Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
