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La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 2001, n. 134

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La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che prima dell'art. 16 e' inserita rubrica "Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art20 · fonte su Normattiva