Art. 20 — Entrata in vigore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 2001, n. 134
5La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che prima dell'art. 16 e' inserita rubrica "Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
