Il premio di produzione e' corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio. Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio. escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.
Testo vigente dal 17 agosto 1978
