Il premio di produzione e' corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio. Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio. escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.

Testo vigente dal 17 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;448~art4 · fonte su Normattiva