Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "I turni di reperibilita' sono articolati per unita' operative dei vari servizi. La definizione delle unita' operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verra' provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilita'. L'istituzione dei turni di reperibilita' non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei".

Testo vigente dal 17 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;448~art5 · fonte su Normattiva