Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale. A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, e' attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;241~art2 · fonte su Normattiva