Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella B, dovra' essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale. La prova pratica del concorso di cui al primo comma, e' quella prevista dall'articolo 2 della presente legge. Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di eta' e' portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio. A coloro che accedono al ruolo organico del personale di a archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti comuni, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;241~art5 · fonte su Normattiva