Nella prima applicazione della presente legge, la meta' dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, sono conferiti, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici. Le disposizioni del comma, precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art29 · fonte su Normattiva