[1]Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

[2]Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

[3]Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art11 · fonte del testo