[1]Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.
[2]Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.
[3]Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.
Testo vigente dal 17 febbraio 1942
