Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto, il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, puo' essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorita' giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di eta' per essi stabilito dalle disposizioni in vigore. Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;625~art3 · fonte del testo