[1]Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, e' sostituito il seguente:
[2]((Numero Grado Qualifica dei posti
[3]IV Ispettori generali capi..........................4 V Questori ed ispettori generali...................110 VI Vicequestori.....................................110 VII Commissari capi..................................282 VIII Commissari.......................................410 IX Commissari aggiunti..............................490 X e XI Vicecommissari e vicecommissari aggiunti.........................................505))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16
3Il D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana".
Testo vigente dal 10 aprile 1953
