Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art20 · fonte del testo