[1]((Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualita' di sottufficiali.
[2]Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
[3]Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve fraquentate, con profitto, un apposito corso, di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola, ufficiali di pubblica sicurezza al quale e' ammesso mediante concorso per esame.
[4]I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524
4Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il corso di istruzione previsto dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha la durata di un anno e si svolge presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma".
Testo vigente dal 12 marzo 1963
