[1]Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente art. 10 e' da considerarsi aumentato di sei posti nel grado di questore di 1ª classe e di venti posti nel grado di commissario capo.

[2]I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art19 · fonte del testo