Istituzione del ruolo dei collocatori

Art. 1 — Dotazione organica e ruolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio. Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, puo' essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in piu' sezioni sia comunali che frazionali. Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali puo' essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori. Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, puo' essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro,

Testo vigente dal 30 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1336~art1 · fonte su Normattiva