Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione. Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato. Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-11;466~art1 · fonte su Normattiva