Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa. Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Testo vigente dal 19 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;335~artunico · fonte su Normattiva