Istituzione del ruolo dei collocatori

Art. 13 — Commissione di inquadramento

La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e' composta: da un consigliere di Stato, vice presidente; dal direttore generale degli affari generali e del personale; da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario; da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di qualifica non inferiore a direttore di divisione; dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento; da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo; da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo. Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe. Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe ed equiparata. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno del componenti. I lavori dalla Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1336~art13 · fonte su Normattiva