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Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente, legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo. Si applicano, altresi', nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art11 · fonte del testo