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I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facolta'. Qualora il loro numero superi la meta' dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono ogni anno, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facolta'. I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facolta' che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.
Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
