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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facolta' e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinita' tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unita' all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovra' svolgere. I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione tra le singole Facolta' o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione e' disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art4 · fonte del testo