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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facolta' e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinita' tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unita' all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovra' svolgere. I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione tra le singole Facolta' o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione e' disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.
Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
