Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali medici di polizia, hanno le seguenti attribuzioni:

  • a)dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;
  • b)accertano la idoneita' psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  • c)provvedono all'assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed alla istruttoria delle pratiche medico-legali relative;
  • d)curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;
  • e)in caso di necessita' coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo.

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-26;885~art2 · fonte del testo