Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni. Agli ufficiali medici di polizia compete il trattamento economico previsto per i pari grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
