Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1962 al 11 gennaio 1967. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento. Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' non superiore ad anni 32. A tale limite di eta' non si applicano le maggiorazioni di eta' previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;
  • c)diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;
  • d)aver conseguito la nomina ad ufficiale medico nelle altre forze armate dello Stato;
  • e)buona condotta;
  • f)incondizionata idoneita' fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia e' nominata con decreto del Ministro per l'interno ed e' composta dal vice capo della polizia, che la presiede, da due docenti universitari di cui uno in clinica e patologia medica e uno in clinica e patologia chirurgica, dal direttore della divisione forze armate di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore medico di polizia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore. Gli esami del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia constano di due prove scritte e di una prova orale.

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 11 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-26;885~art4 · fonte del testo