Il cassiere e' responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dell'inadempimento, o del manchevole adempimento, dei suoi obblighi. Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'Ufficio e' solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'Ufficio medesimo. Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dai capo dell'Ufficio del registro, il quale e' solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarita' e tempestivita'. L'indennita' dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui e' istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.

Testo vigente dal 14 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;270~art3 · fonte del testo