Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 3-bis — Sanzioni amministrative

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Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

  • a)diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
  • b)revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
  • c)interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
  • d)cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni

Testo in vigore dal 2 aprile 2005 al 18 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art3bis · fonte su Normattiva