Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 1 — Principi e finalità

E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

  • a)concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari;
  • b)favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale;
  • c)promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
  • d)partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
  • e)contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art1 · fonte su Normattiva