Art. 4 — Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
- 1)inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
- 2)igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
- 3)omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
- 4)tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
- 5)ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
- 6)raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
