Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 5 — Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 49/1991

    Parametro
    6 febbraio 1991

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati): art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le province…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 455/1990

    Parametro
    16 ottobre 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3,…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 116 cost. · Art. 5 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art5 · fonte su Normattiva