Art. 56 — Primi piani sanitari regionali
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
- a)l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
- b)le modalita' per attuare, nelle unita' sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
- c)gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
