Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 57 — Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', ed anche in conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 217/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il 17 gennaio 1995, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra".…

    Art. 57 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata non fondata con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76, L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in L. 29 febbraio 1980 n.33), 12, D.L. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in L. 26 settembre 1981 n. 537), 14, L. 26 aprile 1982 n. 181, 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 L. 28 febbraio 1981 n. 41, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost. - per quanto concerne i contributi obbligatori di malattia. - cfr. S.nn. 167/1986, 431/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

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  • Ordinanza n. 55/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    Sono manifestamente infondate le proposte questioni, identiche (nei riferimenti, motivi ed argomenti) a quelle gia` dichiarate non fondate con sentenza. (Questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 57 e 63 L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in L. 29 febbraio 1980 n. 33, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 L. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, 33 L. 27 dicembre 1983 n. 730, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost.). - S.n. 167/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art57 · fonte su Normattiva