Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 66 — Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali:

  • a)i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, ((...)); 21
  • b)i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'articolo 64, nonche' degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. E' affidata alle unita' sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria. Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 61. Con le stesse modalita' ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalita' giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177

21

Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 20 giugno 1993

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 66, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art66 · fonte su Normattiva