titolo III — NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 64 — Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica
- Art. 65 — Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi
- Art. 66 — Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali
- Art. 67 — Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse
- Art. 68 — Norme per il trasferimento del personale di enti locali
- Art. 69 — Entrate del fondo sanitario nazionale
- Art. 70 — Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione
- Art. 71 — Compiti delle Associazioni di volontariato
- Art. 72 — Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENFI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -
- Art. 73 — Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro
- Art. 74 — Indennità economiche temporanee
- Art. 75 — Rapporto con gli enti previdenziali
- Art. 76 — Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia
- Art. 77 — Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività
- Art. 78 — Norme fiscali
- Art. 79 — Esercizio delle deleghe legislative
- Art. 80 — Regioni a statuto speciale
- Art. 81 — Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili
- Art. 82 — Variazioni al bilancio dello Stato
- Art. 83 — Entrata in vigore della legge