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[1]Al servizio tecnico d'artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

[2]Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico d'artiglieria e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;443~art1 · fonte del testo

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