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[1]Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma d'artiglieria, alcuni ufficiali aggregati per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti, come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

[2]Gli ufficiali aggregati e comandati percepiscono l'indennita' di carica stabilita per gli ufficiali tecnici effettivi.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;443~art3 · fonte del testo

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