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[1]Le promozioni degli ufficiali tecnici al grado superiore sono fatte a scelta o ad anzianita', con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali combattenti.

[2]Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono promossi, nel limite maggiore di grado consentito dalla tabella annessa all'art. 2, al grado superiore per anzianita' od a scelta nel proprio ruolo quando gli ufficiali dello stato maggiore generale o quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado od anzianita' ottengono la stessa promozione ad anzianita' o la potrebbero ottenere a scelta.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;443~art4 · fonte del testo

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