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[1]Gli ufficiali tecnici continueranno ad aver diritto alle indennita' cavalli ed alle razioni foraggio stabilite per essi dalla tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362.

[2]I tenenti percepiranno l'indennita' cavalli e la razione foraggi stabilite per i capitani.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;443~art6 · fonte del testo

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